Art. 2519 c.c. Codice Civile

Articolo 2519 Deposito dell’atto costitutivo e iscrizione della società. L’atto costitutivo deve essere depositato (2626) entro trenta giorni per l’iscrizione nel registro delle imprese, a cura del notaio che lo ha ricevuto o degli amministratori, a norma dell’Articolo 2330.

Gli effetti dell’iscrizione e della nullità dell’atto costitutivo sono regolati rispettivamente dagli artt. 2331 e 2332.


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