Art. 1529 c.c. Codice Civile

Articolo 1529. Se la vendita ha per oggetto cose in viaggio, e tra i documenti consegnati al compratore compresa la polizza di assicurazione per i rischi del trasporto, sono a carico del compratore i rischi a cui si trova esposta la merce dal momento della consegna al vettore.

Questa disposizione non si applica se il venditore al tempo del contratto era a conoscenza della perdita o dell’avaria della merce, e le ha in mala fede taciute al compratore.


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