Art. 1488 c.c. Codice Civile

Articolo 1488. Quando esclusa la garanzia, non si applicano le disposizioni degli artt. 1479 e 1480; se si verifica l’evizione, il compratore pu pretendere dal venditore soltanto la restituzione del prezzo pagato e il rimborso delle spese.

Il venditore esente anche da quest’obbligo quando la vendita stata convenuta a rischio e pericolo del compratore.


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