Articolo 321. In tutti i casi in cui i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà 1155), non possono o non vogliono compiere uno o più atti di interesse del figlio, eccedente l’ordinaria amministrazione, il giudice, su richiesta del figlio stesso, del pubblico ministero o di uno dei parenti che vi abbia interesse, e sentiti i genitori, può nominare al figlio un curatore speciale autorizzandolo al compimento di tali atti.
Art. 321 c.c. Codice Civile
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