Art. 1965 c.c. Codice Civile

Articolo 1965. La transazione il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite gi incominciata o prevengono una lite che pu sorgere tra loro.

Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti.


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