Art. 1372 c.c. Codice Civile

Articolo 1372. Il contratto ha forza di legge tra le parti.

Non pu essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge (1671, 2227).

Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge (1239, 1300 e seguente, 1411, 1678, 1737).


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