Articolo 1373. Se a una delle parti attribuita la facolt di recedere dal contratto, tale facolt pu essere esercitata finch il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione.
Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facolt pu essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni gi eseguite o in corso di esecuzione (1569, 1612 e seguenti, 1671, 2227).
Qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo ha effetto quando la prestazione eseguita.
E’ salvo in ogni caso il patto contrario.