Art. 1373 c.c. Codice Civile

Articolo 1373. Se a una delle parti attribuita la facolt di recedere dal contratto, tale facolt pu essere esercitata finch il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione.

Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facolt pu essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni gi eseguite o in corso di esecuzione (1569, 1612 e seguenti, 1671, 2227).

Qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo ha effetto quando la prestazione eseguita.

E’ salvo in ogni caso il patto contrario.


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