Art. 1371 c.c. Codice Civile

Articolo 1371. Qualora, nonostante l’applicazione delle norme contenute in questo capo (1362 e seguenti), il contratto rimanga oscuro, esso deve essere inteso nel senso meno gravoso per l’obbligato, se a titolo gratuito, e nel senso che realizzi l’equo contemperamento degli interessi delle parti, se a titolo oneroso.


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