Articolo 1338. La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l’esistenza di una causa d’invalidit del contratto (1418 e seguenti), non ne ha dato notizia all’altra parte tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validit del contratto (1308).
Art. 1338 c.c. Codice Civile
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