Art. 375 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 375. Oltre che per il caso di regolamento di competenza, la Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in camera di consiglio con ordinanza quando, su richiesta del pubblico ministero o d’ufficio, riconosce di dover dichiarare l’inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale, pronunciare il rigetto di entrambi per mancanza dei motivi previsti nell’articolo 360, ordinare la integrazione del contraddittorio o la notificazione di cui all’articolo 332, oppure dichiarare la estinzione del processo per avvenuta rinuncia 1.

La Corte, se ritiene che non ricorrono le ipotesi di cui al comma precedente, rinvia la causa alla pubblica udienza 1.

Le conclusioni del pubblico ministero sono notificate almeno venti giorni prima dell’adunanza della Corte in camera di consiglio agli avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare memorie entro il termine di cui all’articolo 378.

1 Comma così sostituito dall’Articolo 64, L. 26 novembre 1990, n. 353.


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