Art. 2476 c.c. Codice Civile

Articolo 2476 Conferimenti ed acquisti della società da fondatori, soci ed amministratori. Si applicano ai conferimenti dei soci e agli acquisti da parte della società di beni o crediti dei fondatori, dei soci e degli amministratori le disposizioni degli artt. 2342, 2343 e 2343 bis.

In caso di costituzione della società con atto unilaterale il conferimento in danaro deve essere interamente versato ai sensi dell’Articolo 2329, n. 2 Cod. Civ. In caso di aumento di capitale eseguito nel periodo in cui vi è un unico socio il conferimento in danaro deve essere interamente versato al momento della sottoscrizione.

Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro tre mesi.


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