Art. 1354 c.c. Codice Civile

Articolo 1354. E nullo il contratto (1421 e seguenti) al quale apposta una condizione, sospensiva o risolutiva, contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume (prel. 31).

La condizione impossibile rende nullo il contratto se sospensiva; se risolutiva, si ha come non apposta (634).

Se la condizione illecita o impossibile apposta a un patto singolo del contratto, si osservano, riguardo all’efficacia del patto, le disposizioni dei commi precedenti, fermo quanto disposto dall’Articolo 1419.


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