Art. 1207 c.c. Codice Civile

Articolo 1207. Quando il creditore in mora, a suo carico l’impossibilit della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore (1256 e seguenti, 1673). Non sono pi dovuti gli interessi n i frutti (820) della cosa che non siano stati percepiti dal debitore.

Il creditore pure tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora (1224) e a sostenere le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta.

Gli effetti della mora si verificano dal giorno dell’offerta, se questa successivamente dichiarata valida con sentenza passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324) o se accettata dal creditore.


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