Articolo 1944. Il fideiussore e obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito (1292 e seguenti, 1410).
Le parti per possono convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell’esclusione del debitore principale. In tal caso il fideiussore, che sia convenuto dal creditore e intenda valersi del beneficio dell’escussione, deve indicare i beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione (2268).
Salvo patto contrario, il fideiussore tenuto ad anticipare le spese necessarie.