Art. 1944 c.c. Codice Civile

Articolo 1944. Il fideiussore e obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito (1292 e seguenti, 1410).

Le parti per possono convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell’esclusione del debitore principale. In tal caso il fideiussore, che sia convenuto dal creditore e intenda valersi del beneficio dell’escussione, deve indicare i beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione (2268).

Salvo patto contrario, il fideiussore tenuto ad anticipare le spese necessarie.


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