Articolo 1208. Affinch l’offerta sia valida necessario:
l) che sia fatta al creditore capace di ricevere o a chi ha la facolt di ricevere per lui (1188 e seguenti);
2) che sia fatta da persona che pu validamente adempiere;
3) che comprenda la totalit della somma o delle cose dovute, dei frutti o degli interessi e delle spese liquide, e una somma per le spese non liquide, con riserva di un supplemento, se necessario;
4) che il termine sia scaduto, se stipulato in favore del creditore (1184);
5) che si sia verificata la condizione dalla quale dipende l’obbligazione (1353 e seguenti)
6) che l’offerta sia fatta alla persona del creditore o nel suo domicilio (1182);
7) che l’offerta sia fatta da un ufficiale pubblico a ci autorizzato (att. 73 e seguenti).
Il debitore pu subordinare l’offerta al consenso del creditore necessario per liberare i beni dalle garanzie reali o da altri vincoli che comunque ne limitano la disponibilit (1200; Cod. Proc. Civ. 678).