Art. 1208 c.c. Codice Civile

Articolo 1208. Affinch l’offerta sia valida necessario:

l) che sia fatta al creditore capace di ricevere o a chi ha la facolt di ricevere per lui (1188 e seguenti);

2) che sia fatta da persona che pu validamente adempiere;

3) che comprenda la totalit della somma o delle cose dovute, dei frutti o degli interessi e delle spese liquide, e una somma per le spese non liquide, con riserva di un supplemento, se necessario;

4) che il termine sia scaduto, se stipulato in favore del creditore (1184);

5) che si sia verificata la condizione dalla quale dipende l’obbligazione (1353 e seguenti)

6) che l’offerta sia fatta alla persona del creditore o nel suo domicilio (1182);

7) che l’offerta sia fatta da un ufficiale pubblico a ci autorizzato (att. 73 e seguenti).

Il debitore pu subordinare l’offerta al consenso del creditore necessario per liberare i beni dalle garanzie reali o da altri vincoli che comunque ne limitano la disponibilit (1200; Cod. Proc. Civ. 678).


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