Articolo 2480 Espropriazione della quota. La quota può formare oggetto di espropriazione.
L’ordinanza del giudice che dispone la vendita della quota deve essere notificata alla società a cura del creditore.
Se la quota non è liberamente trasferibile e il creditore, il debitore e la società non si accordano sulla vendita della quota stessa, la vendita ha luogo all’incanto; ma la vendita è priva di effetto se, entro dieci giorni dall’aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo.
Le disposizioni del comma precedente si applicano anche nel caso di fallimento di un socio.