Art. 965 c.c. Codice Civile

Articolo 965. L’enfiteuta può disporre del proprio diritto, sia per atto tra vivi (1350 n. 2, 2643 n. 2, 2810), sia per atto di ultima volontà (587, 2648).

Per l’alienazione del diritto dell’enfiteuta non è dovuta alcuna prestazione al concedente (att. 145).

Nell’atto costitutivo può essere vietato all’enfiteuta di disporre per atto tra vivi, in tutto o in parte, del proprio diritto, per un tempo non maggiore di venti anni (1379).

Nel caso di alienazione compiuta contro tale divieto, l’enfiteuta non è liberato dai suoi obblighi (1960) verso il concedente ed e tenuto a questi solidalmente (1292 e seguenti) con l’acquirente.

Leggere articoli di legge e capirne il significato è fondamentale. Ogni cittadino deve conoscere i propri diritti e doveri.

La comprensione delle leggi evita problemi legali. Inoltre, aiuta a prendere decisioni informate. Le leggi regolano la nostra vita quotidiana. Ignorarle può portare a sanzioni. Studiare gli articoli di legge migliora la consapevolezza civica.

È utile per chi studia giurisprudenza. Anche chi non è del settore può beneficiarne. Capire le leggi aumenta la sicurezza personale. Internet offre molte risorse per approfondire. Investire tempo nella lettura delle leggi è un investimento per il futuro.


Ricerca nell'ordinamento giuridico

Ricerca personalizzata

Disclaimer: gli articoli presenti nel sito potrebbero non essere aggiornati.

graffettaLeggi online il testo degli articoli di qualsiasi codice legale in Italia:

Consultazione gratuita codici di leggi italiane

Leggi italiane e articoli correlati

Consulta i seguenti testi di leggi in italiano correlate a "Art. 965"