Art. 1001 c.c. Codice Civile

Articolo 1001. L’usufruttuario deve restituire le cose che formano oggetto del suo diritto, al termine dell’usufrutto, salvo quanto è disposto dall’Articolo 995 (2930).

Nel godimento della cosa egli deve usare la diligenza del buon padre di famiglia (1176).


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