Art. 813 c.c. Codice Civile

Articolo 813. Salvo che dalla legge risulti diversamente, le disposizioni concernenti i beni immobili si applicano anche ai diritti reali che hanno per oggetto beni immobili e alle azioni relative; le disposizioni concernenti i beni mobili si applicano a tutti gli altri diritti (*).

(*) Per ciò che concerne le miniere, il Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 dispone all’Articolo 22 che “la miniera e le sue pertinenze sono sottoposte alle disposizioni di diritto che disciplinano gli immobili” e l’Articolo 23, 2° comma, dispone che “sono considerati come mobili imateriali estratti, le provviste, gli arredi”.


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