Art. 499 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 499. Oltre i creditori indicati nell’articolo precedente, possono intervenire nella esecuzione gli altri creditori, ancorchè non privilegiati.

Il ricorso deve contenere l’indicazione del credito e quella del titolo di esso, la domanda per partecipare alla distribuzione della somma ricavata e la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione.


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