Art. 1002 c.c. Codice Civile

Articolo 1002. L’usufruttuario prende le cose nello stato in cui si trovano (982).

Egli è tenuto a fare a sue spese l’inventario dei beni, previo avviso al proprietario (Cod. Proc. Civ. 769). Quando l’usufruttuario è dispensato dal fare l’inventario, questo può essere richiesto dal proprietario a sue spese.

L’usufruttuario deve inoltre dare idonea garanzia (1179). Dalla prestazione della garanzia sono dispensati i genitori che hanno l’usufrutto legale sui beni dei loro figli minori (324). Sono anche dispensati il venditore e il donante con riserva d’usufrutto (796); ma, qualora questi cedano l’usufrutto, il cessionario è tenuto a prestare garanzia.

L’usufruttuario non può conseguire il possesso dei beni (982) prima di aver adempiuto gli obblighi su indicati.


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