Art. 50

1. L’impresa dispone, per la sede secondaria, di un margine di solvibilità costituito secondo le

disposizioni del capo IV, in quanto applicabili, e calcolato avuto riguardo all’attività svolta dalla sede secondaria secondo quanto previsto con regolamento adottato dall’ISVAP.

2. Il terzo del minimo del margine di solvibilità costituisce la quota di garanzia. La quota non può essere inferiore alla metà degli importi previsti dall’articolo 46 per i rami ai quali si riferisce l’autorizzazione.

3. Le attività costitutive del margine di solvibilità sono localizzate, fino a concorrenza dell’ammontare della quota di garanzia, nel territorio della Repubblica, mentre per l’eccedenza possono essere localizzate nel territorio di altri Stati membri.

4. La disposizione del comma 1 non si applica all’impresa autorizzata ad operare anche in altri Stati membri, che sia soggetta a vigilanza globale di solvibilità esercitata dalla autorità di controllo di uno di tali Stati ai sensi dell’articolo 51.

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