Articolo 1931. In caso di liquidazione coatta amministrativa dell’impresa del riassicuratore o del riassicurato, i debiti e i crediti che, alla fine della liquidazione, risultano dalla chiusura dei conti relativi a pi contratti di riassicurazione, si compensano di diritto (1241 e seguenti; att. 187).
Art. 1931 c.c. Codice Civile
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