Art. 57

1. L’attività di riassicurazione consiste nell’accettazione di rischi ceduti da un’impresa di

assicurazione o da un’altra impresa di riassicurazione ed è riservata alle imprese di riassicurazione.

2. Le imprese di riassicurazione limitano l’oggetto sociale all’esercizio della riassicurazione ed alle operazioni connesse o strumentali. Rientrano in tali operazioni la funzione di impresa di

partecipazione e le attività svolte nell’ambito del settore finanziario ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142.

3. È vietata la costituzione nel territorio della Repubblica di società che hanno per oggetto esclusivo l’esercizio all’estero dell’attività riassicurativa.

4. L’impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l’attività di riassicurazione rimane soggetta alla disciplina di cui al titolo II.


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