1. Le imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e le sedi secondarie di imprese di assicurazione di Stati terzi, ferme restando le altre disposizioni stabilite dalla legge, devono tenere i libri e i registri secondo quanto previsto ai commi 2 e 3.
2. Le imprese autorizzate all’esercizio dei rami vita, oltre al registro delle attività a copertura delle riserve tecniche, sono tenute alla compilazione dei registri su cui annotare:
1) i contratti emessi;
2) i contratti stornati per risoluzione ai sensi dell’articolo 1924, secondo comma, del codice civile, ovvero per mancato perfezionamento ovvero per i quali è stato esercitato il diritto di recesso di cui all’articolo 177;
3) i contratti scaduti;
4) i contratti per i quali è stato esercitato il diritto di riscatto di cui all’articolo 1924, secondo comma, del codice civile;
5) i contratti che sono stati oggetto di trasformazione;
6) i sinistri denunciati;
7) i sinistri pagati;
8) i reclami ricevuti.
3. Le imprese autorizzate all’esercizio dei rami danni, oltre al registro delle attività a copertura delle riserve tecniche, sono tenute alla compilazione dei registri su cui annotare:
1) i contratti emessi;
2) i sinistri denunciati;
3) i sinistri pagati;
4) i sinistri eliminati senza pagamento di indennizzo;
5) i sinistri ancora da pagare alla chiusura dell’esercizio;
6) i sinistri già classificati alle lettere c) oppure d) per i quali sia stata riaperta la procedura di liquidazione;
7) i reclami ricevuti.
4. L’ISVAP adotta, con regolamento, le disposizioni per la tenuta dei registri assicurativi previsti dai commi 2 e 3 e determina le informazioni, i termini e le modalità per la loro conservazione e compilazione nel rispetto delle prescrizioni dell’articolo 2421, ultimo comma, del codice civile.
5. L’ISVAP individua, con regolamento, i libri e i registri per l’attività delle imprese di riassicurazione, determinando le informazioni, i termini e le modalità per la loro conservazione e compilazione nel rispetto delle prescrizioni dell’articolo 2421, ultimo comma, del codice civile.
Leggere articoli di legge e capirne il significato è fondamentale. Ogni cittadino deve conoscere i propri diritti e doveri.
La comprensione delle leggi evita problemi legali. Inoltre, aiuta a prendere decisioni informate. Le leggi regolano la nostra vita quotidiana. Ignorarle può portare a sanzioni. Studiare gli articoli di legge migliora la consapevolezza civica.
È utile per chi studia giurisprudenza. Anche chi non è del settore può beneficiarne. Capire le leggi aumenta la sicurezza personale. Internet offre molte risorse per approfondire. Investire tempo nella lettura delle leggi è un investimento per il futuro.