Art. 349

Articolo 349 1. Le imprese di assicurazione che hanno sede legale nella Confederazione elvetica e che intendono esercitare nel territorio della Repubblica i rami danni non sono soggette alle

disposizioni di cui al capo IV del titolo II e a quelle di cui al capo V del titolo III che sono individuate dall’ISVAP con regolamento422.

2. Le imprese di cui al comma 1 devono unire alla richiesta di autorizzazione una dichiarazione rilasciata dall’autorità competente che attesti che l’impresa dispone del margine di solvibilità calcolato secondo quanto previsto al capo IV del titolo III.

3. Ai fini di cui al capo IV del titolo VII, le imprese di cui al comma 1 possono attribuire alla sede secondaria stabilita nel territorio della Repubblica le funzioni di direzione e coordinamento delle società del gruppo con sede legale in Italia. In tale caso l’impresa capogruppo è iscritta all’albo di cui all’articolo 85 con la sua sede secondaria nel territorio della Repubblica.

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