1. Il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e delle sedi secondarie nel territorio della Repubblica di imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo è corredato dalla relazione di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro. Se l’incarico di revisione legale è conferito ad una società di revisione legale, almeno uno dei suoi amministratori è un attuario iscritto nell’albo professionale di cui alle legge 9 febbraio 1942, n.
194. Se l’incarico di revisione legale è conferito ad un revisore legale si applica l’articolo 103.
2. La relazione del revisore legale o della società di revisione legale è corredata dalla relazione
dell’attuario che esprime un giudizio sulla sufficienza delle riserve tecniche dell’impresa, avuto riguardo alle disposizioni del presente codice e tenuto conto di corrette tecniche attuariali.
3. Alle imprese di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sulla revisione legale dei conti di
cui alla sezione VI del capo II del titolo III del testo unico dell’intermediazione finanziaria, ad eccezione degli articoli 155, comma 2, 156, comma 4, 157, comma 2, e 159, comma 1.
4. L’impugnazione della deliberazione assembleare che approva il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, per mancata conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, può essere proposta dall’ISVAP nel termine di sei mesi dall’iscrizione della relativa deliberazione nel registro delle imprese.
5. (abrogato).