Art. 689 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 689. 1. La persona alla quale le iscrizioni del casellario si riferiscono ha diritto di ottenere i relativi certificati senza motivare la domanda.

2. I certificati rilasciati a norma del comma 1 sono:

a) certificato generale, nel quale sono riportate tutte le iscrizioni esistenti ad eccezione:

1) delle condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a) norma dell’articolo 175 del codice penale, purchè il beneficio non sia stato revocato;

2) delle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e delle condanne per reati estinti a norma dell’articolo 167 comma 1 del codice penale;

3) delle condanne per reati per i quali si è verificata la causa speciale di estinzione prevista dall’articolo 556 del codice penale;

4) delle condanne in relazione alle quali è stata definitivamente applicata l’amnistia e di quelle per le quali è stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata;

5) delle sentenze previste dall’articolo 445 e delle sentenze che hanno dichiarato estinto il reato per applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell’imputato;

6) delle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;

7) dei provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state revocate;

8) dei provvedimenti indicati nell’articolo 686 comma 1 lettera b) n. 1), quando l’interdizione o la inabilitazione è stata revocata;

9) dei provvedimenti concernenti il fallimento, quando il fallito è stato riabilitato con sentenza definitiva;

b) certificato penale, nel quale sono riportate tutte le iscrizioni esistenti ad eccezione di quelle indicate nella lettera a) numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7) e di quelle indicate nell’articolo 686 comma 1 lettere b) e c);

c) certificato civile, nel quale sono riportate le iscrizioni indicate nell’articolo 686 comma 1 lettere b) e c) ad eccezione di quelle indicate nei numeri 8 e 9 della lettera a) del presente comma nonchè i provvedimenti concernenti le pene accessorie portanti limitazioni alla capacità del condannato.

3. Quando è menzionata una condanna, nel certificato è indicata anche l’eventuale applicazione di misure alternative alla detenzione o l’avvenuta estinzione della pena per una delle cause indicate nell’articolo 686 comma 3 (1).

(1) Articolo così sostituito dall’Articolo 33, D. Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.


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