Articolo 279. 1. Sull’applicazione e sulla revoca delle misure nonchè sulle modifiche delle loro modalità esecutive, provvede il giudice che procede. Prima dell’esercizio dell’azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari.
Art. 279 c.p.p. Codice Procedura Penale
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