Art. 279 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 279. 1. Sull’applicazione e sulla revoca delle misure nonchè sulle modifiche delle loro modalità esecutive, provvede il giudice che procede. Prima dell’esercizio dell’azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari.


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