Art. 172 c.d.s. Codice della Strada

Articolo 172. Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta.

1. Il conducente ed i passeggeri dei veicoli delle categorie:

a) M1;

b) M2, ad eccezione degli occupanti i sedili posteriori, di coloro che viaggiano su veicoli di massa massima ammissibile superiore a 3,5 t e su quelli che dispongono di posti appositamente realizzati per passeggeri in piedi;

c) N1, ad eccezione degli occupanti i sedili posteriori, classificati nell’articolo 47, comma 2, muniti dei dispositivi di ritenuta previsti nell’articolo 72, comma 2, hanno l’obbligo di utilizzarli in qualsiasi situazione di marcia.

2. Il conducente è tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza dei dispositivi di ritenuta.

3. Sono esentati dall’obbligo di indossare le cinture di sicurezza:

a) gli appartenenti alle forze di Polizia e ai corpi di Polizia Municipale nell’espletamento di un servizio di emergenza;

b) i conducenti ed addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in casi di interventi di emergenza;

c) gli appartenenti a servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;

d) i conducenti di autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di piazza, ovvero adibiti al noleggio con conducente, durante il servizio nei centri abitati;

e) gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall’articolo 122, comma 2;

f) le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla Unità sanitaria locale o delle competenti autorità sanitarie di altro Stato membro delle Comunità Europee, affette da patologie particolari che costituiscono controindicazione specifica all’uso delle cinture di sicurezza. Tale certificazione deve indicare la durata di validità, deve recare il simbolo previsto nell’articolo 5 della direttiva 91/6712/CEE e deve essere esibito su richiesta degli organi di polizia di cui all’articolo 12;

g) le donne in stato di gravidanza, sulla base di certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all’uso delle cinture di sicurezza;

4. I passeggeri di età inferiore a dodici anni che abbiano una statura inferiore a 1,50 m devono essere trattenuti da un sistema di ritenuta, adeguato alla loro statura ed al loro peso.

5. I bambini di età inferiore a tre anni che occupano i sedili posteriori possono non essere trattenuti da un sistema di ritenuta se sono trasportati in un veicolo in cui tale sistema non sia disponibile, purché siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ai sedici anni.

6. Le norme di cui al comma 4 non si applicano ai passeggeri che viaggiano sui sedili posteriori di autovetture adibite al trasporto di persone in servizio pubblico da piazza ovvero a noleggio da rimessa con conducente, durante il servizio, quando circolano nei centri abitati o su itinerario da e per stazioni ferroviarie, porti ed aeroporti, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.

7. I sistemi di ritenuta per i passeggeri fino a dodici anni di età devono essere conformi ad uno dei tipi omologati secondo le normative stabilite dal Ministero dei trasporti.

8. Chiunque non fa uso delle cinture di sicurezza o dei sistemi di ritenuta previsti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.600 a lire 242.400. Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso.

9. Chiunque, pur facendo uso della cintura, ne altera od ostacola il normale funzionamento, o la sostituisce con un tipo non omologato per il veicolo nel quale è installata, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 36.360 a lire 145.440.

10. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza cinture di sicurezza o sistemi di ritenuta di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.212.000 a lire 4.848.000.

11. Le cinture o sistemi di ritenuta di cui al comma 10, ancorché installati sui veicoli, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.


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