Articolo 1790. I magazzini generali, a richiesta del depositante, devono rilasciare una fede di deposito delle merci depositate (1996).
La fede di deposito deve indicare:
1) il cognome e il nome o la ditta (2563 e seguenti) e il domicilio (43) del depositante;
2) il luogo del deposito;
3) la natura e la quantit delle cose depositate e gli altri estremi atti a individuarle;
4) se per la merce sono stati pagati i diritti doganali e se essa stata assicurata.