Art. 1790 c.c. Codice Civile

Articolo 1790. I magazzini generali, a richiesta del depositante, devono rilasciare una fede di deposito delle merci depositate (1996).

La fede di deposito deve indicare:

1) il cognome e il nome o la ditta (2563 e seguenti) e il domicilio (43) del depositante;

2) il luogo del deposito;

3) la natura e la quantit delle cose depositate e gli altri estremi atti a individuarle;

4) se per la merce sono stati pagati i diritti doganali e se essa stata assicurata.


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