Art. 656 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 656. 1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell’ordine è consegnata all’interessato.

2. Se la pena non è superiore ai sei mesi e non vi è pericolo di fuga, il pubblico ministero fa notificare al condannato ordine di esecuzione con l’ingiunzione di costituirsi in carcere entro cinque giorni. Se il condannato non si costituisce nel termine predetto, il pubblico ministero dispone la carcerazione.

3. Se il condannato è già detenuto, l’ordine di esecuzione è comunicato al Ministro di grazia e giustizia e notificato all’interessato.

4. L’ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti il provvedimento deve essere eseguito e quanto altro valga a identificarla, l’imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie alla esecuzione. L’ordine è notificato al difensore del condannato.

5. L’ordine che dispone la carcerazione è eseguito secondo le modalità previste dall’articolo 277.


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