Articolo 281. 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di espatrio, il giudice prescrive all’imputato di non uscire dal territorio nazionale senza l’autorizzazione del giudice che procede.
2. Il giudice dà le disposizioni necessarie per assicurare l’esecuzione del provvedimento, anche al fine di impedire l’utilizzazione del passaporto e degli altri documenti di identità validi per l’espatrio.
2 bis. Con l’ordinanza che applica una delle altre misure coercitive previste dal presente capo, il giudice dispone in ogni caso il divieto di espatrio (1).
(1) Comma aggiunto dall’Articolo 9, comma 1, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, e successivamente dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 31 marzo 1994, n. 109.