Art. 438 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 438. 1. L’imputato può chiedere, con il consenso del pubblico ministero, che il processo si definito nell’udienza preliminare.

2. La richiesta e il consenso nell’udienza sono formulati oralmente; negli altri casi sono formulati con atto scritto.

3. La volontà dell’imputato è espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall’articolo 583 comma 3 (1).

(1) Con sentenza n. 81 del 15 febbraio 1991, la Corte cost. ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all’imputato la riduzione di pena contemplata dall’Articolo 442, secondo comma, dello stesso codice.

Successivamente, con sentenza n. 23 del 31 gennaio 1992, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che il giudice, all’esito del dibattimento, ritenendo che il processo poteva essere definito allo stato degli atti dal giudice per le indagini preliminari, possa applicare la riduzione di pena prevista dall’Articolo 442, secondo comma, dello stesso codice.


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