Art. 556 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 556. 1. Il pubblico ministero, quando ritiene che può procedersi al giudizio abbreviato ovvero alla applicazione della pena a norma dell’articolo 444, indica nel decreto di citazione il rito per il quale intende prestare il consenso. Avvisa inoltre l’imputato che può chiedere la definizione anticipata del procedimento entro quindici giorni dalla notificazione e che, in caso di mancata richiesta, deve comparire all’udienza fissata per il giudizio nel decreto di citazione.

2. Se l’imputato formula la richiesta entro il termine previsto dal comma 1, il pubblico ministero trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari e avvisa l’imputato e il suo difensore della data fissata per l’udienza. L’avviso è notificato a cura del pubblico ministero alla persona offesa almeno cinque giorni prima della data fissata per l’udienza.

Leggere articoli di legge e capirne il significato è fondamentale. Ogni cittadino deve conoscere i propri diritti e doveri.

La comprensione delle leggi evita problemi legali. Inoltre, aiuta a prendere decisioni informate. Le leggi regolano la nostra vita quotidiana. Ignorarle può portare a sanzioni. Studiare gli articoli di legge migliora la consapevolezza civica.

È utile per chi studia giurisprudenza. Anche chi non è del settore può beneficiarne. Capire le leggi aumenta la sicurezza personale. Internet offre molte risorse per approfondire. Investire tempo nella lettura delle leggi è un investimento per il futuro.


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