Art. 556 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 556. 1. Il pubblico ministero, quando ritiene che può procedersi al giudizio abbreviato ovvero alla applicazione della pena a norma dell’articolo 444, indica nel decreto di citazione il rito per il quale intende prestare il consenso. Avvisa inoltre l’imputato che può chiedere la definizione anticipata del procedimento entro quindici giorni dalla notificazione e che, in caso di mancata richiesta, deve comparire all’udienza fissata per il giudizio nel decreto di citazione.

2. Se l’imputato formula la richiesta entro il termine previsto dal comma 1, il pubblico ministero trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari e avvisa l’imputato e il suo difensore della data fissata per l’udienza. L’avviso è notificato a cura del pubblico ministero alla persona offesa almeno cinque giorni prima della data fissata per l’udienza.


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