Art. 22 c.p. Codice Penale

Articolo 22. Ergastolo. La pena dell’ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l’obbligo del lavoro e con l’isolamento notturno.

Il condannato all’ergastolo può essere ammesso al lavoro all’aperto (1).

La Corte costituzionale, sentenza del 28 aprile 1994, n. 168, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non esclude l’applicazione della pena dell’ergastolo al minore imputabile.

(1) Comma così modificato dalla L. 25 novembre 1962, n. 1634.


Ricerca nell'ordinamento giuridico

Ricerca personalizzata

Disclaimer: gli articoli presenti nel sito potrebbero non essere aggiornati.

graffettaLeggi online il testo degli articoli di qualsiasi codice legale in Italia:

Consultazione gratuita codici di leggi italiane

Leggi italiane e articoli correlati

Consulta i seguenti testi di leggi in italiano correlate a "Art. 22"