Articolo 266 bis. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell’articolo 266, nonchè a quelli commessi mediante l’impiego di tecnologie informatiche o telematiche, è consentita l’intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra più sistemi (1).
(1) Articolo aggiunto dall’Articolo 11, L. 23 dicembre 1993, n. 547.