Art. 49 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 49. 1. Anche quando la richiesta di rimessione è stata accolta, il pubblico ministero o l’imputato può chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice. Si osservano le disposizioni dell’articolo 47.

2. L’ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta purchè sia fondata su elementi nuovi. La richiesta dichiarata inammissibile per altri motivi può essere sempre riproposta.

Titolo II : PUBBLICO MINISTERO


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