Art. 378 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 378. 1. Il pubblico ministero ha, nell’esercizio delle sue funzioni, i poteri indicati nell’articolo 131.

Titolo VI: ARRESTO IN FLAGRANZA E FERMO

Articolo 379. 1. Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, la pena è determinata a norma dell’articolo 278.


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