Art. 2804 c.c. Codice Civile

Articolo 2804 Assegnazione o vendita del credito dato in pegno. Il creditore pignoratizio non soddisfatto può in ogni caso chiedere che gli sia assegnato in pagamento il credito ricevuto in pegno, fino a concorrenza del suo credito (2744, 2928).

Se il credito non e ancora scaduto, egli può anche farlo vendere nelle forme stabilite dall’Articolo 2797.


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