Art. 419 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 419. 1. Il giudice fa notificare all’imputato e alla persona offesa, della quale risulti agli atti l’identità e il domicilio, l’avviso del giorno, dell’ora e del luogo dell’udienza, con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero.

2. L’avviso è altresì comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore dell’imputato con l’avvertimento della facoltà di prendere visione degli atti e delle cose trasmessi a norma dell’articolo 416 comma 2 e di presentare memorie e produrre documenti.

3. L’avviso comunicato al pubblico ministero contiene inoltre l’invito a trasmettere la documentazione relativa alle indagini eventualmente espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio.

4. Gli avvisi sono notificati e comunicati almeno dieci giorni prima della data dell’udienza. Entro lo stesso termine è notificata la citazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.

5. L’imputato può rinunciare all’udienza preliminare e richiedere il giudizio immediato con dichiarazione presentata in cancelleria, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, almeno tre giorni prima della data dell’udienza. L’atto di rinuncia è notificato al pubblico ministero e alla persona offesa dal reato a cura dell’imputato.

6. Nel caso previsto dal comma 5, il giudice emette decreto di giudizio immediato.

7. Le disposizioni dei commi 1 e 4 sono previste a pena di nullità.


Ricerca nell'ordinamento giuridico

Ricerca personalizzata

Disclaimer: gli articoli presenti nel sito potrebbero non essere aggiornati.

graffettaLeggi online il testo degli articoli di qualsiasi codice legale in Italia:

Consultazione gratuita codici di leggi italiane

Leggi italiane e articoli correlati

Consulta i seguenti testi di leggi in italiano correlate a "Art. 419"