Art. 278 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 278. 1. Agli effetti dell’applicazione delle misure, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione della circostanza attenuante prevista dall’articolo 62 n. 4 del codice penale nonchè delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle a effetto speciale. Della recidiva si tiene conto nel caso previsto dall’articolo 99 comma 4 del codice penale, se ricorrono congiuntamente le circostanze indicate nel comma 2 numeri 1) e 2) dello stesso articolo (1).

(1) Articolo modificato dall’Articolo 2, D.L. 1° marzo 1991, n. 60. Successivamente l’Articolo 6, L. 8 agosto 1995, n. 332, ha così modificato il presente comma, abrogando tra l’altro l’ultimo periodo.

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