Art. 24 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 24. 1. Il giudice di appello pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al giudice di primo grado competente quando riconosce che il giudice di primo grado era incompetente per materia a norma dell’articolo 23 comma 1 ovvero per territorio o per connessione, purchè, in tali ultime ipotesi, l’incompetenza sia stata eccepita a norma dell’articolo 21 e l’eccezione sia stata riproposta nei motivi di appello (1).

2. Negli altri casi il giudice di appello pronuncia nel merito, salvo che si tratti di decisione inappellabile.

(1)Con sentenza n. 214 del 5 maggio 1993, la Corte cost. ha dichiarato l’illegittimità del presente comma nella parte in cui dispone che, a seguito dell’annullamento della sentenza di primo grado per incompetenza per materia, gli atti siano trasmessi al giudice ritenuto competente, anzichè al pubblico ministero presso quest’ultimo. Successivamente la stessa Corte, con sentenza 15 marzo 1996, n. 70, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dello stesso nella parte in cui dispone che, a seguito dell’annullamento della sentenza di primo grado per incompetenza per territorio, gli atti sono trasmessi al giudice competente anzichè al pubblico ministero presso quest’ultimo.


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