Art. 608 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 608. 1. Il procuratore generale presso la corte di appello può ricorrere per cassazione contro ogni sentenza di condanna o di proscioglimento pronunciata in grado di appello o inappellabile.

2. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale può ricorrere per cassazione contro ogni sentenza inappellabile, di condanna o di proscioglimento, pronunciata dalla corte di assise, dal tribunale o dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale.

3. Il procuratore della Repubblica presso la pretura può proporre ricorso per cassazione contro ogni sentenza inappellabile, di condanna o di proscioglimento, pronunciata dal pretore o dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura.

4. Il procuratore generale, il procuratore della Repubblica presso il tribunale e il procuratore delle Repubblica presso la pretura possono anche ricorrere nei casi previsti dall’articolo 569 e da altre disposizioni di legge.


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