Art. 637 c.p. Codice Penale

Articolo 637. Ingresso abusivo nel fondo altrui. Chiunque senza necessità entra nel fondo altrui recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a lire duecentomila.


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