Art. 2195 c.c. Codice Civile

Articolo 2195. Sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:

1) un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;

2) un’attività intermediaria nella circolazione dei beni;

3) un’attività di trasporto per terra, o per acqua o per aria;

4) un’attività bancaria o assicurativa;

5) altre attività ausiliarie delle precedenti (1754).

Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano (att 100, 200).


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