Articolo 832. Qualora alla data della sottoscrizione della clausola compromissoria o del compromesso almeno una delle parti risieda o abbia la propria sede effettiva all’estero oppure qualora debba essere eseguita all’estero una parte rilevante delle prestazioni nascenti dal rapporto al quale la controversia si riferisce, le disposizioni dei capi da I a V del presente titolo si applicano all’arbitrato in quanto non derogate dal presente capo.
Sono in ogni caso salve le norme stabilite in convenzioni internazionali.