Art. 189 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 189.  Il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, a norma dei primi tre commi dell’articolo 187 o dell’articolo 188, invita le parti a precisare davanti a lui le conclusioni che intendono sottoporre al collegio stesso, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell’Articolo 183. Le conclusioni di merito debbono essere interamente formulate anche nei casi previsti dall’articolo 187, secondo e terzo comma 1.

La rimessione investe il collegio di tutta la causa, anche quando avviene a norma dell’articolo 187, secondo e terzo comma.

Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.

1 Comma così sostituito dall’Articolo 23, L. 26 novembre 1990, n. 353.


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