Articolo 624. Se è proposta opposizione all’esecuzione a norma degli articoli 615 secondo comma e 619, il giudice dell’esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza.
Il giudice sospende totalmente o parzialmente la distribuzione della somma ricavata quando sorge una delle controversie previste nell’articolo 512.