Art. 327 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 327. Indipendentemente dalla notificazione, l’appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell’Articolo 395 non possono proporsi dopo decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza.

Questa disposizione non si applica quando la parte contumace dimostra di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa, e per nullità della notificazione degli atti di cui all’Articolo 292.


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